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[1]Il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, e' modificato come segue:

[2]All'art. 5 e' sostituito il seguente:

[3]«L'assegno locale annuo e l'indennita' di prima sistemazione di cui alle annesse tabelle A e B sono maggiorati:

  • a)del quindici per cento per gli ammogliati senza figli, purche' non separati legalmente e per coloro che abbiano solo figli a carico;
  • b)del venti per cento per gli ammogliati, purche' non separati legalmente e con figli a carico.

[4]«Agli effetti della maggiorazione si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'. La maggiorazione del quindici per cento spetta anche ai funzionari vedovi che abbiano figlie nubili conviventi ed a carico».

Testo in vigore dal 27 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-04;438~art1 · fonte del testo