Fra l'art. 663 e l'art. 664 del Codice penale e' inserito il seguente: "Art. 663-bis. (Divulgazione di stampa clandestina). - Salvo che il fatto non costituisca, reato piu' grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e punto con l'ammenda fino a lire 50.000 o con l'arresto fino ad un anno".

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;127~art5 · fonte del testo