Nel primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono soppresse le parole: "A decorrere dal 1 luglio 1951". Il penultimo comma dell'articolo medesimo e' sostituito dal seguente: "I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di eta' o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento".

Testo vigente dal 10 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;594~art1 · fonte del testo