I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, vi potranno essere ulteriormente ricoverati fino e non oltre il termine massimo del 31 dicembre 1960, qualora si trovino in stato di bisogno. Si applicano ai profughi stessi le disposizioni dell'art. 1 della presente legge, nonche' quelle dell'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Nel primo comma dell'art. 11 suddetto, modificato con l'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 594, le parole: "entro il 30 giugno 1955", sono modificate in: "entro il 31 dicembre 1960". A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 e' consentita, per la durata di giorni quindici e in attesa della corresponsione del premio di primo stabilimento, una sosta in apposito centro di smistamento. In esso detti rimpatriati beneficeranno dell'alloggio e del vitto confezionato, in sostituzione della razione-viveri in contanti e del sussidio giornaliero previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 4 marzo 1952, n. 137. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 1963, n. 319 come modificata dalla L. 10 novembre 1964, n. 1225

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La L. 25 febbraio 1963, n. 319 come modificata dalla L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La durata della sosta nei centri di smistamento, consentita dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, numero 319, e' stabilita in sessanta giorni".

Testo vigente dal 16 dicembre 1964

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1963 al 16 dicembre 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 febbraio 1963, n. 319 come modificata dalla L. 10 novembre 1964, n. 1225

    La L. 25 febbraio 1963, n. 319 come modificata dalla L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La durata della sosta nei centri di smistamento, consentita dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, numero 319, e' stabilita in sessanta giorni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;173~art2 · fonte del testo