Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 12 luglio 1938, n. 1487.
Abrogato dal 14 ottobre 1938
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 12 luglio 1938, n. 1487.
Abrogato dal 14 ottobre 1938
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1933 al 14 ottobre 1938. 175 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Sui prezzi di deliberazione dei prodotti pescherecci venduti nei mercati all'ingrosso del pesce, puo' essere imposto il pagamento;
tolto: a) di una provvigione a favore dei commissionari, non superiore al 4,50% dell'importo delle vendite eseguite da quest'ultimi, salvo casi del tutto eccezionali da approvarsi dal Ministero e comunque con una maggiorazione non superiore all'1%;
tolto: b) di un diritto d'asta per il servizio degli astatori, non superiore all'1,25% dell'importo delle vendite eseguite direttamente dai produttori;
tolto: c) di un diritto di mercato, per sopperire alle spese dei relativi servizi, non superiore all'1,25 % dell'importo delle vendite di cui alle lettere a) e b);
tolto: d) di una provvigione a favore dell'Istituto che gestisce la Cassa del mercato, e che si renda responsabile del pagamento dei prodotti venduti nel mercato, non superiore all'1,25% delle vendite di cui alle lettere a) e b).
tolto: Sui prodotti denunciati alle direzioni dei mercati all'ingrosso ai soli effetti dei necessari controlli, puo' essere imposto il pagamento di una quota del diritto di mercato, entro il limite di L. 0,50 per quintale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-04-13;397~art1 · fonte del testo