Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008. 154 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sull'importo delle vendite, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, e' stabilita, in aggiunta ai diritti ed alle provvigioni previsti dallo stesso articolo, una ritenuta del 0,50 per cento, i cui proventi, da destinarsi a favorire l'incremento della produzione, del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, nonche' l'assistenza a favore dei pescatori, saranno versati trimestralmente in Tesoreria, in apposito capitolo del bilancio entrate.
tolto: Il Ministero delle finanze e' autorizzato, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, a stabilire le modalita' di attuazione del presente articolo, e ad introdurre in bilancio le conseguenti variazioni.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Acerbo - Jung.
tolto: Visto, il Guardasigilli: De Francisciaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-04-13;397~art4 · fonte del testo