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[1]L'ultimo comma dell'art. 77, l'art. 79, limitatamente alle lettere a) e b), ed il primo comma dell'art. 82 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono abrogati.
[2]I diritti e le provvigioni di cui all'art. 1, in vigore nei mercati all'ingrosso del pesce, che risultino di misura superiore alle percentuali massime stabilite dallo stesso articolo, saranno ridotte, con la entrata in vigore della presente legge, alle percentuali medesime, nonostante qualsiasi autorizzazione in contrario, salvo il disposto del 1° comma dell'articolo 2.
[3]Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procedera', salvo sempre il disposto del 1° comma dell'art. 2, alla revisione dei diritti e delle provvigioni di cui sopra, nonche' di quelle per i servizi accessori, in tutti i mercati all'ingrosso del pesce, con facolta' di ridurli convenientemente, sentito il Comune interessato ed il prefetto della Provincia, in relazione alle variazioni sopraggiunte nella produzione e nel commercio dei prodotti pescherecci.
[4]Nei casi in cui` la misura dei diritti e delle provvigioni risulti da convenzioni intervenute fra i Comuni e gli Enti gestori del mercato o gli Istituti di credito gestori della cassa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provochera' fra i medesimi i necessari accordi per la riduzione dei diritti e delle provvigioni, in analogia al precedente comma.
[5]Nessun diritto o provvigione. puo' essere imposto a carico dei produttori, degli speditori, degli acquirenti e dei commissionari per i servizi accessori, se non previo consenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I proventi che a norma della presente legge derivano ai Comuni dai mercati del pesce, debbono da essi essere esclusivamente destinati alla organizzazione e gestione dei mercati, alla manutenzione e custodia, e, ove ne sia il caso, all'ammortamento dei fabbricati ed impianti relativi, rimanendo loro vietato di ritrarre utili dagli stessi mercati.
Testo in vigore dal 12 maggio 1933 al 14 ottobre 1938
