Il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati", istituito presso il Comando generale della Guardia di finanza in forza dell'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza". Tutte le disposizioni in vigore per il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" sono estese al "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Testo vigente dal 30 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-12;512~art1 · fonte del testo