L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanzieri, soggetti a ritenuta, e' determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 30 giugno 1955
