Al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" sono iscritti d'ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonche' i finanzieri che abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio. Ai finanzieri iscritti al Fondo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i sottufficiali e gli appuntati.

Testo vigente dal 30 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-12;512~art2 · fonte del testo