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I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione, firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un libero docente o da un assistente universitario di ruolo per le materie indicate nella legge 9 febbraio 1942, n. 194, o da un attuario inscritto nell'albo professionale, nella quale siano esposti i procedimenti tecnici seguiti nella determinazione delle riserve matematiche e sia contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. Dovranno altresi' essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui al precedente comma gli elaborati tecnici che le imprese stesse sono tenute a comunicare ai Ministero dell'industria e del commercio ai sensi dell'art. 19, numeri 3, 4 e 5 e dell'art. 25 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Testo in vigore dal 27 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;792~art1 · fonte del testo