Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 1950 al 16 dicembre 2010. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali sono applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, con le successive norme modificative e integrative e che, in corrispettivo dei contributi riscossi dai propri soci od iscritti, assumano l'impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita degli iscritti medesimi, capitali o rendite di importo eccedente i limiti previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, aumentati di 35 volte, oppure di versare somme a termine differito poliennale o di consegnare titoli che importino detto diritto. Per gli enti contemplati dal presente articolo il Ministro per l'industria e il commercio puo' stabilire che la relazione sia presentata, ad intervalli poliennali, anziche' per ogni bilancio annuale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;792~art2 · fonte del testo