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L'art. 36 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e' sostituito dal seguente: "L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente decreto ha inizio il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. "In deroga all'art. 2364 del Codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio e' fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine puo' essere protratto fino al 30 novembre, dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle societa' interessate. "Fermo restando il disposto dell'art. 11, secondo comma, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, per il caso in cui in violazione della disposizione di cui al primo comma, il bilancio non venga chiuso entro il termine previsto dallo statuto, le societa' che abbiano ottenuto la proroga ai sensi del comma precedente e che non abbiano approvato il bilancio entro il termine prorogato, debbono in ogni caso presentare la dichiarazione, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, entro tre mesi dalla scadenza, di questo termine. "Agli effetti della mancata o tardiva dichiarazione si considera, iscritto provvisoriamente a ruolo il reddito definitivamente accertato o accertabile per il secondo esercizio anteriore a quello cui la tassazione definitiva si riferisce".

Testo in vigore dal 27 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;792~art3 · fonte del testo