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Le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui esercizio sociale, secondo le norme statutarie vigenti all'entrata in vigore della presente legge, non coincida con l'anno solare, provvederanno entro il 31 dicembre 1951 a modificare i loro statuti in conformita' a quanto e' disposto dall'articolo precedente. L'esercizio sociale che avra' termine alla data predetta comprendera', oltre all'intero anno 1951, anche il periodo compreso fra la chiusura dell'esercizio anteriore e il 31 dicembre 1950. Per il caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applica il disposto dell'art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Testo in vigore dal 27 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;792~art4 · fonte del testo