Art. 10 — Lavoro straordinario
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E' considerato straordinario e da' luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto. Nei giorni di orario ridotto, la cui durata e' stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in piu', al compenso per il lavoro straordinario, con l'attribuzione dell'aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, puo' disporre turni di lavoro non compensativi con il diritto da parte dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi. Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in piu' giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non da' luogo a compenso per lavoro straordinario. Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano una ora intera. E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario. Il compenso per lavoro straordinario non compete, altresi', ai dipendenti che fruiscono del normale trattamento di missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 29 gennaio 1978
