Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in localita' distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennita' per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto. Al personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio in servizio in localita' particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, puo' essere corrisposta una indennita' in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le localita' nonche' la misura della indennita' spettante sono fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di Amministrazione. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 febbraio 1979, n. 49

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La L. 9 febbraio 1979, n. 49 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "a far tempo dal 1 dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi: il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728; l'indennita' di localita' disagiata prevista dall'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sostituito dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728; il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29".

Testo vigente dal 6 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art18 · fonte su Normattiva