Art. 29 — Criteri di erogazione
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Il premio industriale di cui al precedente articolo 28 compete per ogni giorno di effettivo servizio. Tale premio non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra, sempreche' coincidenti con giornate feriali. All'impiegato che nello stesso giorno lavorativo e' incaricato dell'espletamento di diverse funzioni, il premio compete nella misura piu' favorevole. Il premio industriale e' corrisposto nella misura intera se la prestazione di servizio non e' inferiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta del 50 per cento negli altri casi.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 28 agosto 1993
