Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria e' concesso un compenso giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito. Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di capo ufficio principale, di capo radiotelegrafista e capo radioelettricista, di capo tecnico, capo officina nonche' di assistente capo e disegnatore capo e' concesso un compenso speciale giornaliero di lire ottanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito. Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenente al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e a quello del ruolo organico della carriera esecutiva dei capiturno e assistenti di commutazione e' concesso un compenso speciale giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito. Detti compensi non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra, sempreche' coincidenti con giornate feriali. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 febbraio 1979, n. 49

10

La L. 9 febbraio 1979, n. 49 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "a far tempo dal 1 dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi: il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728; l'indennita' di localita' disagiata prevista dall'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sostituito dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728; il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29".

Testo vigente dal 6 marzo 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art40 · fonte su Normattiva