Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto un compenso di lire 660. Detto compenso e' corrisposto anche se il personale ha titolo al riposo compensativo settimanale o al compenso per lavoro straordinario. 6 11

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269

6

Il D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 ha disposto (con l'art. 5) che "il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive e' corrisposto nella misura di L. 2.700 (duemilasettecento) qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il compenso e' ridotto a L. 1.350 (milletrecentocinquanta) per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore".

D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985

11

Il D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 5) che il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive e' corrisposto nella misura di L. 7.000 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il compenso e' ridotto a L. 3.500 per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.

Testo vigente dal 6 febbraio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1976 al 6 febbraio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985

    Il D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 5) che il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive e' corrisposto nella misura di L. 7.000 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il compenso e' ridotto a L. 3.500 per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art52 · fonte del testo