Art. 52 — Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto un compenso di lire 660. Detto compenso e' corrisposto anche se il personale ha titolo al riposo compensativo settimanale o al compenso per lavoro straordinario. 6 11
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269
6Il D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 ha disposto (con l'art. 5) che "il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive e' corrisposto nella misura di L. 2.700 (duemilasettecento) qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il compenso e' ridotto a L. 1.350 (milletrecentocinquanta) per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore".
D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985
11Il D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 5) che il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive e' corrisposto nella misura di L. 7.000 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il compenso e' ridotto a L. 3.500 per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.
Testo vigente dal 6 febbraio 1981
