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Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 6 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art39 · fonte su Normattiva