Art. 40 — Compensi particolari
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Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria e' concesso un compenso giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito. Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di capo ufficio principale, di capo radiotelegrafista e capo radioelettricista, di capo tecnico, capo officina nonche' di assistente capo e disegnatore capo e' concesso un compenso speciale giornaliero di lire ottanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito. Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenente al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e a quello del ruolo organico della carriera esecutiva dei capiturno e assistenti di commutazione e' concesso un compenso speciale giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito. Detti compensi non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra, sempreche' coincidenti con giornate feriali.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 6 marzo 1979
