Art. 43 — Quota speciale
Una quota speciale del compenso, di cui al precedente articolo, e' costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi. Agli effetti previsti dal comma precedente, e' tenuto conto altresi' dell'attivita' svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
