Una quota speciale del compenso, di cui al precedente articolo, e' costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi. Agli effetti previsti dal comma precedente, e' tenuto conto altresi' dell'attivita' svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art43 · fonte su Normattiva