Il compenso speciale previsto dall'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari o reggenti di agenzia ed agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali, sono determinati per ogni esercizio in base all'entita' delle seguenti voci:

  • 1)versamenti e pagamenti in conto corrente;
  • 2)emissione e pagamenti di vaglia postali;
  • 3)carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio;
  • 4)segnatasse, dedotte le bonificazioni;
  • 5)pagamenti effettuati per conto di altre amministrazioni;
  • 6)marche assicurative vendute;
  • 7)diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art42 · fonte su Normattiva