Art. 45 — Ripartizione quota parte
Una quota pari al dieci per cento della somma stanziata dall'amministrazione quale compenso per l'incremento dei servizi a danaro dovra' essere ripartita fra il personale degli uffici locali e delle agenzie che nel penultimo esercizio finanziario abbiano accettato domande di apertura di nuovi conti correnti postali a favore dei quali sia stato accreditato per il successivo esercizio finanziario un interesse d'importo non inferiore a lire 200. La ripartizione sara' fatta in base al numero dei conti correnti predetti che risultano aperti da ciascun ufficio. La ripartizione di tale compenso sara' disposta nella misura di un terzo a favore dei dirigenti degli uffici locali e delle agenzie e nella misura di due terzi a favore degli ufficiali. Negli uffici locali in cui presta servizio un solo ufficiale l'aliquota ad esso spettante sara' pari ad un terzo della quota premio, mentre i due terzi spetteranno al dirigente. Negli uffici in cui presta servizio una sola unita', spetta a questa l'intero compenso.
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
