Art. 50 — Adempimenti e misura dei compensi
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Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunicheranno al Ministero del tesoro le variazioni di traffico e la consistenza del personale mediamente presente nell'anno precedente in relazione, rispettivamente, al traffico del 1966 e al contingente di personale di cui agli articoli 47 e 48 nonche' l'importo da erogare in applicazione della presente legge. I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivanti per gruppi di mansioni saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, nel quale devono essere previste riduzioni rispetto alle misure unitarie di detti compensi in relazione al numero delle assenze effettuate dal personale, escluse quelle per congedo ordinario o derivanti da cause di invalidita' di guerra o di servizio. In ogni caso non potranno essere corrisposti compensi incentivanti ai dipendenti che durante l'anno siano rimasti assenti dal servizio per periodi, anche non continuativi, che in complesso superano i 180 giorni.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973
