Il diritto all'indennita' di reggenza di cui al precedente articolo 26 non si perde, ed il periodo di 30 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario o straordinario.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art51 · fonte su Normattiva