[1]Compensi (articolo 38 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 7, comma 3, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)
[2]1. Per le attivita' di cui all'articolo 80, comma 4, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di cui agli articoli 1, comma 4, e 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attivita' di cui all'articolo 83, comma 5. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. 3. La misura dei compensi previsti nel presente articolo e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 2, lettere a) e b), le misure dei compensi previste dal presente articolo, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 66.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
