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L'art. 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi, le frazioni, borgate e contrade che ne siano sprovviste".
Testo in vigore dal 18 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
