Le disposizioni degli articoli 31 e 32 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, continuano ad aver vigore fino al 30 giugno 1945-XXIII.
Testo vigente dal 26 agosto 1942
Le disposizioni degli articoli 31 e 32 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, continuano ad aver vigore fino al 30 giugno 1945-XXIII.
Testo vigente dal 26 agosto 1942
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1942-08-04;915~art13 · fonte del testo