[1]Per l'esercizio delle officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della Regia guardia di finanza, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad assumere il personale tecnico necessario delle seguenti categorie:

  • a)incaricati stabili;
  • b)operai temporanei;
  • c)operai giornalieri.

[2]A tale personale sono applicabili il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato ed il relativo regolamento, approvati, rispettivamente, con i Regi decreti 24 dicembre 1924-III, n. 2114, 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.

[3]Il numero massimo degli incaricati stabili sara' fissato col regolamento organico.

Testo vigente dal 26 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-08-04;915~art3 · fonte del testo