((Possono conseguire, a domanda e senza esami, la nomina a sottotenente di complemento della Regia guardia di finanza, qualora posseggano i requisiti di cittadinanza e di condotta richiesti per la nomina in servizio permanente e siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento organico:

  • 1)i sottobrigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che siano provvisti di diploma di laurea e che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;
  • 3)i marescialli ed i brigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che abbiano conseguito l'ammissione al liceo classico o scientifico o all'istituto tecnico superiore o che posseggano altro titolo equipollente ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nella Regia guardia di finanza stessa;
  • 4)i marescialli maggiori della Regia guardia di finanza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente, purche' abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo, per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto)).

Testo vigente dal 10 settembre 1942

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1942

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1940 al 10 settembre 1942. 45 parole tolte, 65 parole aggiunte in 4 capoversi.

Possono conseguire, a domanda aggiunto: e senza esami, la nomina a sottotenente di complemento della Regia guardia di finanza, tolto: senza esami, qualora posseggano i requisiti di cittadinanza e di condotta richiesti per la nomina in servizio permanentetolto: , e siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento aggiunto: organico:

tolto: a) i marescialli e i brigadieriaggiunto: 1) i sottobrigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza tolto: congedatiaggiunto: , anche se trattenuti o richiamati alle armi, che siano provvisti tolto: del diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nel Corpo aggiunto: di diploma di laurea e che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

tolto: baggiunto: 3) i marescialli tolto: e aggiunto: ed i brigadieri della aggiunto: forza in congedo della Regia guardia di finanza tolto: congedatiaggiunto: , anche se trattenuti o richiamati alle armi, che abbiano tolto: conseguita aggiunto: conseguito l'ammissione al liceo classico o scientificotolto: , o all'istituto tecnico superioretolto: , o aggiunto: o che posseggano altro titolo tolto: di studio equipollente aggiunto: equipollente ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale tolto: nel Corpo aggiunto: nella Regia guardia di finanza stessa;

tolto: caggiunto: 4) i marescialli maggiori della Regia guardia di finanza, all'atto della loro cessazione dal servizio aggiunto: permanente, purche' abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo, per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234~art2 · fonte del testo