I maestri di scherma della Regia guardia di finanza possono, al compimento del 56° anno di eta', su conforme giudizio insindacabile di' apposita Commissione composta del comandante generale, del comandante in 2° e del comandante di legione o di reparto corrispondente dal quale ciascuno dipende, essere trattenuti in servizio, con concessione da rinnovarsi di anno in anno, sino al raggiungimento del 65° anno di eta'.

Testo vigente dal 26 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-08-04;915~art7 · fonte del testo