[1]L'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, e' sostituito dal seguente:

[2]«Possono conseguire, a domanda e senza esami, la nomina a sottotenente di complemento della Regia guardia di finanza, qualora posseggano i requisiti di cittadinanza e di condotta richiesti per la nomina in servizio permanente e siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento organico:

  • 1)i sottobrigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che siano provvisti di diploma di laurea e che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;
  • 2)i marescialli ed i brigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che siano provvisti del diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente;
  • 3)i marescialli ed i brigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che abbiano conseguito l'ammissione al liceo classico o scientifico o all'istituto tecnico superiore o che posseggano altro titolo equipollente ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nella Regia guardia di finanza stessa;
  • 4)i marescialli maggiori della Regia guardia di finanza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente, purche' abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo, per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto».

Testo vigente dal 26 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-08-04;915~art8 · fonte del testo