[1]I sottufficiali in congedo della Regia guardia di finanza che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, od anche in tempi diversi da tale periodo della guerra 1915-18, abbiano prestato non meno di quattro mesi di effettivo servizio col grado di brigadiere o di maresciallo, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso Comandi mobilitati, purche' non abbiano superato cinquantacinque anni di eta', possono, a domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella Regia guardia di finanza, anche se non provvisti del titolo di studio e senza obbligo di esami, purche' abbiano ottenuta una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da una Commissione speciale di avanzamento, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

[2]Per tali ufficiali di complemento l'avanzamento e' limitato al grado di capitano.

Testo vigente dal 19 aprile 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234~art9 · fonte del testo