Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025. 118 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le disposizioni contenute nel precedente articolo 10 non si applicano ai sottufficiali compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianita' od a scelta per l'anno 1942.
tolto: I sottufficiali compresi nei limiti di anzianita', per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianita' od a scelta per l'anno 1943 potranno conseguire tale inscrizione anche se in luogo dei requisiti di cui al precedente articolo 10 posseggano quelli stabiliti dall'art. 9 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, modificato dall'art. 7 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234.
tolto: Le disposizioni di cui al precedente art. 11 non si applicano ai finanzieri inscritti sul quadro di avanzamento del 1942, anche se promossi in anni successivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art15 · fonte del testo