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[1]Le disposizioni contenute nel precedente articolo 10 non si applicano ai sottufficiali compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianita' od a scelta per l'anno 1942.
[2]I sottufficiali compresi nei limiti di anzianita', per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianita' od a scelta per l'anno 1943 potranno conseguire tale inscrizione anche se in luogo dei requisiti di cui al precedente articolo 10 posseggano quelli stabiliti dall'art. 9 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, modificato dall'art. 7 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234.
[3]Le disposizioni di cui al precedente art. 11 non si applicano ai finanzieri inscritti sul quadro di avanzamento del 1942, anche se promossi in anni successivi.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025
