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Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, restano in vigore per i sottufficiali e militari di truppa che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025
