Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, restano in vigore per i sottufficiali e militari di truppa che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art16 · fonte del testo