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Le donazioni o liberalita' fatte per atti in forma pubblica o privata presentati alla registrazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e non potute accettare per causa di forza maggiore dipendente da eventi bellici, sono soggette al regime tributario in vigore alla data di presentazione alla registrazione degli atti sopra indicati quando l'accettazione sia stata, effettuata entro i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Testo in vigore dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art11 · fonte del testo