Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 99/1977

    Questione infondata
    2 giugno 1977

    La Corte costituzionale ha più volte precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di successione mortis causa dei figli nati fuori del matrimonio, che la tutela giuridica e sociale assicurata dal precetto costituzionale riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sentenze n. 79 del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973). Gli artt. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione. Ne' può considerarsi violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) data la obiettiva diversità di situazioni, che fa ritenere non arbitraria ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti collaterali dei genitori, la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi. Sono perciò infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in proposito.

    Art. 1 Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni · Art. 2 Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008. 22 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: La tabella, allegato A, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente leggeaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art1 · fonte del testo