Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2009. 210 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: Alla tabella II della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito - testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 - sono arrecate le seguenti modificazioni:

tolto: Nell'annotazione 2, dopo le parole: «e dei Reali Principi» sono inserite le altre: «ed il comandante dello squadrone Carabinieri Reali guardie del Re».

tolto: Nell'annotazione 3, sono soppresse le parole: «nei distretti militari», ed alle parole: «inscritti nel quadro di avanzamento per turno di anzianita'» sono sostituite le altre: «con quattro o piu' anni di grado, e che prestino effettivo servizio ai reggimenti»; e dopo le parole: «nella scuola di guerra» inserire le altre: «nella scuola centrale di fanteria».

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: Nell'annotazione 7, dopo le parole: «non spettano razioni foraggio», sono inserito le altre: «agli ufficiali dei distretti».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: C. Di San Martino.

tolto: Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;286~art1 · fonte del testo