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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Alla tabella II della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito - testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 - sono arrecate le seguenti modificazioni:
[7]Nell'annotazione 2, dopo le parole: «e dei Reali Principi» sono inserite le altre: «ed il comandante dello squadrone Carabinieri Reali guardie del Re».
[8]Nell'annotazione 3, sono soppresse le parole: «nei distretti militari», ed alle parole: «inscritti nel quadro di avanzamento per turno di anzianita'» sono sostituite le altre: «con quattro o piu' anni di grado, e che prestino effettivo servizio ai reggimenti»; e dopo le parole: «nella scuola di guerra» inserire le altre: «nella scuola centrale di fanteria».
[9]Nell'annotazione 7, dopo le parole: «non spettano razioni foraggio», sono inserito le altre: «agli ufficiali dei distretti».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]C. Di San Martino.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
