Art. 1
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Le imposte fisse minime di registro ed ipotecarie sono stabilite in L. 200. Per gli atti sui quali, in forza di particolari norme di agevolazione tributaria, in luogo delle imposte di registro proporzionali, progressive e graduali e' dovuti l'imposta fissa, il minimo di questa e' stabilito in L. 500. Nulla, peraltro, e' innovato nei riguardi delle imposte che si percepiscono sotto forma di abbonamento, siano o non comprensive di altri tributi e diritti. Qualora applicando le normali imposte proporzionali. progressive e graduali risultasse dovuta, secondo la natura dell'atto, una imposta inferiore a quelle fisse di cui ai precedenti commi e' dovuta l'imposta minore.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008
