Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono elevate a lire 1.000 ciascuna, le tasse fisse minime di registra e ipotecarie. Qualora applicando le normali imposte di registro o ipotecarie nella misura graduale, proporzionale e progressiva, secondo la natura, dell'atto o della formalita', risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalita' e' dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima. Sono elevate a lire 2.000 ciascuna le tasse fisse di registro e ipotecarie previste da particolari norme di agevolazioni tributarie, in luogo delle normali imposte graduali, proporzionali e progressive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-21;707~art1 · fonte del testo