Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'art. 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene aggiunto il seguente quinto comma: "Tuttavia qualora si tratti di divisione che abbia per oggetto beni provenienti da una stessa eredita' ed abbia luogo tra ascendenti, discendenti in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, e' dovuta la tassa proporzionale dell'uno per cento quando il conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debito comune non sia superiore al quarto della quota di diritto e questa non oltrepassi il valore, accertato ai fini tributari, di L. 4.000.000".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-02-15;33~art10 · fonte del testo