Art. 10
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All'art. 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene aggiunto il seguente quinto comma: "Tuttavia qualora si tratti di divisione che abbia per oggetto beni provenienti da una stessa eredita' ed abbia luogo tra ascendenti, discendenti in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, e' dovuta la tassa proporzionale dell'uno per cento quando il conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debito comune non sia superiore al quarto della quota di diritto e questa non oltrepassi il valore, accertato ai fini tributari, di L. 4.000.000".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008
