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Al testo dell'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene sostituito il seguente: "Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si e' fatto un acquisto od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'art. 93 della tariffa allegato A), allorche' la facolta' di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge od e' stata riservata nell'atto di acquisto o altro contratto, e la dichiarazione o nomina e' fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata, purche' presentata al registro nel detto termine. Se la dichiarazione o nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non 6 dovuta per casa alcuna tassa. "In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono. "Sono parimenti soggette a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che siano fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non siano perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero vengano fatte a favore di un collicitante; o infine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni od assegnazioni parziali, o si venga altrimenti a distruggere la societa' o comunione di interessi prestabilita nella riserva".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1949-02-15;33~art11 · fonte del testo