Art. 13
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Qualora i beni di cui all'articolo precedente vengano dall'acquirente, in tutto o in parte, alienati prima che siano stati compiuti i lavori di ripristino, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo dell'agevolazione tributaria, le imposte normali ed inoltre una sopratassa pari ad un quinto della imposta stessa: il tutto con privilegio sui beni medesimi.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008
