Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli atti gia' regolarmente registrati ad imposta essa, concernenti l'assegnazione di immobili a soci di cooperative agricole od edilizie, non perdono il privilegio qualora il valore accertato, in seguito a procedura di valutazione definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi la meta' del limite massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 3. Gli atti e contratti anche verbali assoggettabili a registrazione in base ai precedenti limiti di valore e non registrati, sono esenti da sovrattasse o penalita' qualora vengano sottoposti alla registrazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte sovrattasse e penalita' eventualmente gia' pagate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-02-15;33~art14 · fonte del testo