Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli atti gia' regolarmente registrati ad imposta essa, concernenti l'assegnazione di immobili a soci di cooperative agricole od edilizie, non perdono il privilegio qualora il valore accertato, in seguito a procedura di valutazione definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi la meta' del limite massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 3. Gli atti e contratti anche verbali assoggettabili a registrazione in base ai precedenti limiti di valore e non registrati, sono esenti da sovrattasse o penalita' qualora vengano sottoposti alla registrazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte sovrattasse e penalita' eventualmente gia' pagate.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008
