Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il limite di L. 40.000, previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, e' elevato a L. 250.000. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1965, n. 911

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La L. 14 luglio 1965, n. 911 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, previsto dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, e' elevato da lire 250 mila a lire un milione"

Testo in vigore dal 17 agosto 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1949 al 17 agosto 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 luglio 1965, n. 911

    La L. 14 luglio 1965, n. 911 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, previsto dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, e' elevato da lire 250 mila a lire un milione"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-02-15;33~art4 · fonte del testo