Art. 4
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Il limite di L. 40.000, previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, e' elevato a L. 250.000. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1965, n. 911
2La L. 14 luglio 1965, n. 911 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, previsto dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, e' elevato da lire 250 mila a lire un milione"
Testo in vigore dal 17 agosto 1965 al 22 dicembre 2008
